Titolo 1° - Scopi - Sede
Art 1
-
L'UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI (U.O.E.I.):
COSTITUITA IL 29 GIUGNO 1911 E' UNA LIBERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE APARTITICA DI PERSONE E DI ENTI, ARTICOLATA IN SEZIONI, CHE
NON PERSEGUE FINI DI LUCRO.
Ha per scopo l'elevazione morale e intellettuale
degli asSociati e la salvaguardia della persona umana e dell'ambiente
naturale nei suoi molteplici aspetti.
Si propone di raggiungere questi fini mediante:
a) la diffusione della conoscenza della montagna e delle bellezze
naturali;
b) La propaganda e la promozione del rispetto e della tutela
dell'ambiente, nonché la sensibilizzazione degli aderenti ai problemi ecologici;
c) L'incremento della conoscenza dell'arte, del folklore e di ogni
espressione di cultura popolare;
d) L'organizzazione di manifestazioni di ogni genere per indirizzare
l'utilizzazione del tempo libero a fini culturali, ricreativi, Sociali e
sportivi, l'organizzazione di gare sportive di ogni genere;
e) La diffusione di tutti gli sport, con particolare riguardo agli spotrs
della montagna;
f) La collaborazione con analoghi sodalizi.
In particolare l'U.O.E.I. intendere perseguire
le proprie finalità con la realizzazione, nelle forme più
convenienti all'interesse dei Soci, di gite Sociali, escursionismo,
viaggi a lungo e medio raggio, crociere, campeggi e raduni vari,
istituzione di rifugi di montagna, conferenze, esposizioni, mostre,
convegni, pubblicazioni, istituzione di biblioteche, circoli culturali e
cineteche e con l'incremento di scambi turistici e culturali anche in
paesi esteri.
Art 2 -
La sede dell'Associazione è presso il Segretariato
Nazionale e pertanto nella sede della Sezione alla quale, pro
tempore, è affidato l'incarico di costituire il Segretariato
Nazionale (indice)
Titolo 2° - Soci
Art 3 -
Sono soci dell'Associazione i Soci delle sezioni e ad essi competono
uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione stessa.
I Soci possono essere: Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e
Giovani.
a) Sono Soci Onorari le persone ed enti ai quali la Sezione ritiene di
offrire la tessera in riconoscimento di determinati meriti;
b) sono riconosciuti Benemeriti i Soci che in qualsiasi modo abbiano dato
impulso all'Associazione con la loro fattività e appassionata
opera;
c) sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono in modo
tangibile a sostenere la Sezione;
d) sono Soci Ordinari tutti coloro che corrispondono la quota annua
stabilita;
e) sono Soci Giovani tutti i minori di anni tredici che
corrispondono la quota annua stabilita;
la determinazione dei Soci Onorari e Benemeriti e delle quote
associative annue è devoluta alla competenza del Consiglio
Direttivo Sezionale che provvederà con regolare delibera
f) è esclusa espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa
Art 4 -
L'ammissione di nuovi associati, su proposta di due Soci, spetta
al Consiglio Direttivo della Sezione alla quale si chiede l'iscrizione
alle condizioni stabilite dai regolamenti e con il pagamento delle quote
fissate dal Consiglio Direttivo.
L'ammontare delle quote dovrà essere comunicato al Segretariato Nazionale. I Soci minori di età dovranno corredare la domanda di
ammissione del consenso scritto di chi esercita la patria potestà.
Tale consenso comporta automaticamente l'autorizzazione a partecipare a
tutte le attività Sociali. La qualifica di Socio comporta la
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente
statuto e dell'eventuale regolamento sezionale.
La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
Art 5 -
Le sezioni provvederanno a
versare al Segretariato Nazionale, entro e non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo, una quota annua per ogni iscritto il cui importo
è stabilito dall'Assemblea delle sezioni
Art 6 -
Tutti i Soci hanno diritto:
a) di partecipare con diritto di voto all'Assemblea della loro Sezione nonché
all'Assemblea delle sezioni prevista dall'articolo 13 tramite i delegati
e, avendo un'anzianità di appartenenza di sei mesi, di essere
eletti alle cariche Sociali, i minori di età non hanno diritto di
essere eletti alle cariche Sociali né, salvo diversa disposizione del
regolamento sezionale, diritto di voto nelle assemblee;
b) di partecipare a raduni nazionali e a tutte le manifestazioni
U.O.E.I.;
c) di aver libero ingresso nelle sedi delle sezioni U.O.E.I. e di
partecipare con parità di trattamento a tutte le manifestazioni
da esse organizzate;
d) di fregiarsi del distintivo Sociale;
e) di ricevere le pubblicazioni Sociali.
Art 7 -
La qualità di Socio
si perde:
a) Per decesso o per perdita dei diritti civili;
b) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione;
c) per morosità, qualora il rinnovo non avvenga entro il termine
stabilito dai regolamenti sezionali o, comunque, cessato l'anno solare;
d) per espulsione, in conseguenza di gravi comprovati motivi, deliberata
dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in
carica.
La delibera di espulsione viene comunicata per lettera raccomandata al Socio il quale ha diritto ad essere sentito a difesa dal Consiglio
Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di
conferma.
Qualora il Socio non ricorra nei termini il provvedimento diventerà
definitivo.
Qualora la vertenza non venga composta,le parti, Consiglio Direttivo o Socio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata
portante la comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri,
oppure entro trenta giorni dalla delibera di conferma dell'espulsione
(ove non sia stato investito della decisione il Collegio dei Probiviri)
potranno presentare ricorso scritto al Consiglio Centrale, il quale,
tramite un'apposita commissione, riesaminerà il caso.
Sulla base della relazione scritta della commissione il Consiglio
Centrale, ove abbia accertato la correttezza della procedura e la
validità dei motivi adottati per giustificare il provvedimento,
confermerà le decisioni del Consiglio Direttivo che, a sua
volta, provvederà a riferire il nominativo del Socio espulso ai
Consigli Direttivi di tutte le sezioni. Diversamente disporrà che
il Consiglio Direttivo riprenda in esame il provvedimento ovviando alle
manchevolezze riscontrate. La conferma del Consiglio Centrale è
definitiva e inappellabile.
Il Socio espulso da una Sezione non potrà essere iscritto ad
altre sezioni né costituirne di nuove e non ha diritto alla
restituzione delle quote o contributi versati
Art 8 -
Salvo il caso che la cessazione sia dipesa da morosità,
il Socio che ha perso tale qualità potrà essere riammesso
solo se:
a) sono venuti meno i motivi che hanno determinato la perdita della
qualità di Socio;
b) la domanda di riammissione sia convalidata da almeno due Soci;
c) il Consiglio Direttivo Sezionale abbia approvato la riammissione a
maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Art 9-
Per passare da una Sezione all'altra il Socio deve darne avviso
scritto alla Sezione che intende lasciare. (indice)
Titolo 3° -
Patrimonio ed esercizi Sociali
Art 10 -
Tanto l'Associazione
quanto le sezioni hanno un proprio patrimonio autonomo e possono
acquistare, possedere ed alienare, in conformità alle
disposizioni normative.
Il patrimonio è costituito:
Le entrate sono costituite:
a) Per le sezioni: dalle quote Sociali stabilite annualmente dal
Consiglio Direttivo Sezionale;
b) per l'Associazione: dalle quote versate dalle sezioni per ciascun asSociato il cui importo è stabilito annualmente
dall'Assemblea
delle Sezioni;
c) Per l'Associazione e per le sezioni: da contributi di Soci, enti e
privati, destinati al raggiungimento delle finalità
istituzionali.
E' fatto divieto all'Associazione ed alle sezioni di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione o delle singole
sezioni, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla legge.
Art11 -
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti a cura
del Segretariato Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo
del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
delle Sezioni. (indice)
Titolo 4°- Organi
Centrali
Art 12 -
Sono Organi Centrali dell'Associazione:
Gli organi
centrali elettivi sono rieleggibili e durano in carica due anni ma
comunque fino all'Assemblea delle Sezioni che verrà
convocata dopo la scadenza del biennio.
Capo 1° - Assemblea delle Sezioni
Art 13
-
L'Assemblea delle Sezioni è costituita dai delegati, in numero
non superiore atre, di tutte le sezioni regolarmente costituite.
Rappresenta l'organo supremo dell'Associazione e sono di sua esclusiva
competenza:
a) la modalità dello statuto
b) la nomina del Presidente Nazionale
c) la designazione delle tre sezioni in numero non inferiore a tre, i
cui Presidenti faranno parte del Consiglio Centrale
d) la designazione delle due sezioni che dovranno nominare i Revisori dei Conti
e) la designazione della Sezione, anche tra le non appartenenti al
Consiglio Centrale, alla quale viene affidato l'incarico di costituire
il Segretariato Nazionale
f) la determinazione della data e della sede in cui verranno tenuti l'Assemblea delle Sezioni, i raduni e campionati nazionali, degli
argomenti da trattarsi in occasione di congressi e delle norme di
funzionamento dei congressi stessi nonché la determinazione dei
contributi da assegnarsi eventualmente alle sezioni organizzatrici
g) la determinazione delle quote annuali che le sezioni dovranno versare
al Segretariato Nazionale per ciascun asSociato.
inoltre può deliberare su tutte le questioni
attinenti alla vita asSociativa e segnare le direttive per il
raggiungimento dei fini Sociali.
Art 14 -
L'Assemblea convocata per iscritto dal Consiglio Centrale, per
il tramite del Segretariato Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni
anno, nel mese di maggio.
Il Consiglio Centrale, almeno quaranta giorni prima della data dell'Assemblea e, raccolte le eventuali proposte dei Consigli Sezionali:
a) Indice le riunioni
b) formula l'ordine del giorno e lo comunica ai Consigli Direttivi
sezionali per l'esame preventivo, unitamente al testo delle eventuali
proposte di modifica allo statuto.
In sede straordinaria l'Assemblea può essere convocata tutte le
volte che il Consiglio Centrale lo ritenga necessario; la convocazione
è obbligatoria quando la richiesta sia stata fatta da almeno un
quarto delle sezioni costituite.
possono essere invitati all'Assemblea, in qualità di osservatori,
i rappresentanti di enti che svolgono attività attinenti a
quella dell'U.O.E.I.
Fermo il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea per la nomina degli Organi Centrali elettivi sarà
tenuta preferibilmente in occasione dei raduni nazionali.
Art 15 -
L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Nazionale o da un
suo delegato, elegge nel suo seno L'Ufficio di Presidenza, può, prima
dell'inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo
svolgimento dei propri lavori. Diversamente questi sono diretti e
disciplinati dal Presidente dell'Assemblea, secondo le consuetudini e
seguendo l'ordine del giorno.
Art 16 -
L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione se sia presente, a mezzo dei propri delegati o per delega
ad altra Sezione, la maggioranza assoluta delle sezioni; in seconda
convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno della
prima, qualunque sia il numero delle sezioni presenti o rappresentate.
Le decisioni saranno prese a maggioranza relativa, mentre per le
eventuali modifiche statutarie sarà richiesta la maggioranza dei
due terzi delle sezioni costituite. Nel caso che le sezioni presenti o
rappresentate all'Assemblea siano in numero inferiore ai due terzi
delle sezioni costituite, per l'approvazione delle modifiche statutarie
sarà richiesta l'unanimità dei voti. Ogni Sezione ha diritto ad
un solo voto, anche se i delegati sono più di uno.
E' ammessa una sola delega per ogni Sezione presente. Le votazioni si
fanno per appello nominale o per scheda segreta: quest'ultima forma
è obbligatoria per le elezioni delle cariche Sociali. Qualora non
vi sia opposizione e sempre che l'oggetto lo consenta le votazioni si
possono fare per alzata di mano, con prova e controprova. (torna
a Organi Centrali)
Capo 2° -
Presidente Nazionale
Art 17 -
Il
Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea fra i Soci dell'Unione
e può ricoprire altre cariche nell'U.O.E.I.
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronto di terzi e delle autorità,
presiede alle riunioni del Consiglio Centrale, conferisce il diploma di
merito con distintivo d'oro ai Soci meritevoli " motu proprio
" o su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali. In caso di
assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente Nazionale con
tutti i poteri e le attribuzioni e così pure in caso di vacanza
della carica durante il biennio fino all'Assemblea successiva.
(torna a
Organi Centrali)
Capo 3° -
Consiglio Centrale
Art 18 -
Il
Consiglio Centrale è costituito dal Presidente Nazionale, dai
Presidenti delle sezioni nominate dall'Assemblea e dal Segretario Nazionale. Nel caso che i Presidenti delle sezioni nominate non possono
intervenire, potranno essere rappresentati da un delegato nominato dal
Consiglio Sezionale.
Il Consiglio Centrale nomina fra i membri un Vice Presidente Nazionale che rimane in carica per la durata del Consiglio Centrale .
Il Consiglio Centrale dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. A lui
spetta di sviluppare le direttive dell'Assemblea in attuazione degli
scopi propri dell'Associazione e di cui all'articolo 1; a tal fine
promuove iniziative a carattere Nazionale favorendone l'attività
congiunta delle sezioni.
Sarà convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno dal Presidente
Nazionale, oppure a richiesta di uno o più componenti del
Consiglio Centrale, o da almeno due sezioni, oppure, infine, dai Revisori dei Conti.
Per la validità delle riunioni dovrà essere presente la
maggioranza dei membri. Le delibere saranno prese a maggioranza dei
presenti: in caso di parità prevarrà il voto del
Presidente o, in caso di sua assenza, del vice Presidente.
Art 19 -
Per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione il Consiglio Centrale
si avvale dell'opera del Segretariato Nazionale. (torna
a Organi Centrali)
Capo 4° -
Segretariato Nazionale
Il Segretariato
Nazionale è composto da almeno tre membri Soci della Sezione cui
l'Assemblea ha affidato il compito di costituire il
Segretariato.
La designazione dei componenti il Segretariato Nazionale verrà
effettuata dal Consiglio Direttivo della Sezione, il quale fra i membri,
nominerà il Segretario, almeno un Vice Segretario, che
sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di assenza, ed di un
cassiere.
Art 21 -
Il Segretario cura i rapporti con le sezioni, provvede
all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Centrale, tiene la contabilità dell'Associazione e svolge attività
di ordinaria amministrazione.
Suoi compiti sono inoltre:
a) accogliere e presentare gli atti di costituzione ed i regolamenti
delle sezioni al Consiglio Centrale per la ratifica;
b) prendere atto delle nomine dei vari Consigli Direttivi;
c) esprimere il parere su quanto il Consiglio Centrale ritenga di
sottoporre al suo esame. (torna
a Organi Centrali)
Capo 5° -
Revisori dei Conti
Art 22 -
I Revisori dei Conti vigilano l'amministrazione dell'Associazione e
propongono al Consiglio Centrale ed all'Assemblea delle sezioni la loro
conclusione.
I Revisori dei Conti vengono eletti, in numero di uno per ciascuna
Sezione, delle tre sezioni designate dall'Assemblea delle sezioni, i
membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente; le tre sezioni
nominano anche due membri supplenti; le nomine dovranno essere
comunicate al Segretariato Nazionale.
Essi potranno in qualsiasi momento prendere visione di tutti i documenti
contabili ed amministrativi dell'Associazione.
(torna
a Organi Centrali)
Titolo
5° - Sezioni
Art 23 -
La Sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione, ne
effettua i fini statutari svolgendo con piena autonomia la sua attività
a contatto dei Soci.
Ha sede legale presso il Presidente Sezionale pro - tempore, oppure
nella località che risulterà indicata nel regolamento
sezionale.
Art 24 -
Alla costituzione di ciascuna Sezione si procede mediante atto
scritto del quale risulti il numero degli aderenti e l'accettazione da
parte di essi del presente statuto. Gli atti, con la proposta di
costituzione, devono essere inviati al Segretariato
Nazionale il quale li sottoporrà, nella prima seduta, alla
ratifica del Consiglio
Centrale.
La Sezione sarà formalmente costituita solo dopo l'avvenuta
ratifica da parte del Consiglio Centrale il quale dovrà approvare
anche l'eventuale regolamento della Sezione.
Art 25 -
Vi potrà essere un numero illimitato di sezioni, una per
Comune. Per quei Comuni che hanno una certa vastità di territorio
potranno essere create altre sezioni, previo parere favorevole del
Consiglio Centrale.
Art 26 -
Ogni controversia fra sezioni sarà decisa dal Consiglio
Centrale su richiesta di una delle parti in causa.
Art 27 -
Sono organi delle Sezione:
Gli organi
della Sezione , ad eccezione, ad eccezione dell'Assemblea, durano in
carica due anni e sono rieleggibili, salvo che il regolamento
sezionale determini una diversa durata.
Art 28 -
L'Assemblea dei Soci è convocata in via
ordinaria ogni anno dal Presidente della Sezione mediante avviso pubblicato
sull'Albo Sezionale o con avviso personale a tutti i Soci, almeno otto
giorni prima della data stabilita, comunicando contemporaneamente
l'ordine del giorno dei lavori. Possono partecipare all'Assemblea tutti
i Soci iscritti prima della data dell'avviso di convocazione che siano
in regola con il versamento della quota sociale.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere contemporaneamente
inviato al Segretariato Nazionale.
L'Assemblea viene inoltre convocata in seduta straordinaria tutte le
volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure su
richiesta scritta dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri o,
infine di almeno 1/10 dei Soci della Sezione, salvo che il regolamento
sezionale stabilisca diversamente. (torna
a Organi della Sezione)
Art 29 -
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti
almeno un terzo dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei Soci presenti. La seconda convocazione non potrà aver
luogo lo stesso della prima.
Art 30 -
L'Assemblea , dichiarata aperta dal Presidente della Sezione o da chi ne
fa le veci, è presieduta dal Presidente stesso o da un
Socio eletto dall'Assemblea delle Sezioni.
Art 31 -
Salvo che per la delibera di scioglimento si intendono
approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei
Soci, partecipanti alla votazione.
Per le nomine alle cariche sociali si provvede a scrutinio segreto ed
è dichiarato eletto chi riporta il maggior numero di voti, a
parità , colui che è Socio da maggior tempo, diversamente
il più anziano di età.
Art 32 -
I Soci possono farsi rappresentare dall'Assemblea soltanto mediante
delega scritta. Nessun Socio potrà avere più di due
deleghe.
Art 33 -
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale che sarà
firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. I verbali nei
quali sono riportati i risultati delle votazioni devono altresì essere
firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di
scrutinio. Copia del verbale dell'Assemblea deve essere trasmessa
entro quindici giorni al Segretariato Nazionale.
Art 34 -
L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione e sono di sua
esclusiva competenza:
a) l'approvazione del regolamento della Sezione;
b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e la determinazione del
numero dei suoi componenti;
d)la nomina dei Revisori dei Conti;
l'Assemblea si pronuncia inoltre su ogni argomento che le venga
sottoposto dal Consiglio Direttivo o che essa ritenga di interesse dell'Associazione.
Art 35 -
Ogni Sezione potrà approvare , ove lo ritenga del caso, un
proprio regolamento che non dovrà essere in linea di massima in
contrasto con il presente statuto.
Art 36 -
I l Consiglio Centrale, tramite il Segretariato Nazionale, può
richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblee,
ordinarie e straordinarie, tutti gli argomenti d'interesse generale per
l'Associazione, che si ritenga utile sottoporre al giudizio dei Soci.
Art 37 -
Il Presidente della Sezione è il legale
rappresentante della Sezione nei confronti dei terzi, delle autorità
e degli organi centrali dell'Associazione; presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il
Vice Presidente ( o il più anziano di età dei Vice
Presidenti nel caso siano più di uno) con tutti i poteri e le
attribuzioni. (torna
a Organi della Sezione)
Art 38 -
Il Consiglio Direttivo della Sezione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Sezione, ne organizza e coordina tutte le attività; ove non
vi abbia provveduto l'Assemblea:
-
Elegge
nel suo seno il Presidente della Sezione ed almeno un Vice
Presidente, un segretario e un cassiere;
-
fissa le
quote associative annuali;
-
nomina i
delegati, in numero non superiore a tre come previsto dall'articolo
13, che rappresentano gli iscritti alla Sezione alle Assemblee
delle Sezioni. (torna
a Organi della Sezione)
Art 39
-
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in
numero di tre al di fuori del Consiglio Direttivo e provvedono al
controllo dell'amministrazione della Sezione, hanno facoltà di
presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di partecipare alle
discussioni senza diritto di voto. Potranno in qualsiasi
momento prendere visione di tutti i documenti contabili ed
amministrativi della Sezione. (torna
a Organi della Sezione)
Art 40 -
Il Collegio dei Probiviri può essere nominato
dall'Assemblea dei Soci che, all'atto della nomina, ne determina anche
il numero non potranno comunque essere meno di tre.
Al Collegio dei Probiviri può essere deferita la decisione di
ogni controversia che possa insorger tra Soci e la Sezione. Il Collegio
giudicherà quale amichevole compositore senza formalità di
procedura. (torna
a Organi della Sezione)
Art 41 -
L'esercizio della Sezione deve essere chiuso al trentuno dicembre di
ogni anno salvo che l'Assemblea della Sezione non stabilisca diversa
scadenza. L'esercizio sociale non dovrà comunque avere durata
superiore ai 12 mesi. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio il
Consiglio Direttivo compilerà il bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria che
sarà tenuta possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno. (indice)
Titolo
6° - Scioglimento
Art 42
-
Lo scioglimento dell'Associazione o delle singole Sezioni verrà
deliberato rispettivamente dall'Assemblea (Nazionale) delle Sezioni o
dall'Assemblea Nazionale, con la maggioranza dei 3/4 rispettivamente:
-
delle
Sezioni, per quanto riguarda l'Assemblea Nazionale delle Sezioni;
-
degli
Associati iscritti, in regola con il pagamento della tessera
associativa, per quanto riguarda l'Assemblea Nazionale.
La
deliberazione di scioglimento provvederà anche alla nomina di uno
o più liquidatori e deciderà inoltre sulla devoluzione del
patrimonio ad Altra Associazione con finalità analoghe od a fini
di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui
l'articolo 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. (indice)
Titolo
7° Disposizioni varie
Art 43 -
Il distintivo sociale consta di due picchi in campo azzurro con la
scritta U.O.E.I. inscritti in cerchio di corda con
retrostanti piccozza centrale e stelle alpine.
Il vessillo sociale è di colore azzurro a forma di gagliardetto,
della grandezza di cm. 100x55; porta la riproduzione del distintivo
sociale e il nome della Sezione con eventuale stemma del Comune.
Il distintivo e il vessillo non potranno assolutamente venire modificati
od alterati dalle Sezioni, né dai Soci.
Art 44 -
Il distintivo, la tessera sociale ed i bollini sono quelli approvati
dall'Assemblea delle Sezioni e distribuiti dal Segretariato Nazionale.
Art 45 -
Le proposte di modifiche al presente statuto dovranno essere
presentate, improrogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, al
Segretariato Nazionale, il quale provvederà a diramarle alle
Singole Sezioni per l'esame preventivo dei Consigli Sezionali.
Successivamente le proposte di modifica verranno sottoposte
all'approvazione della prossima Assemblea delle Sezioni.
Art 46 -
Tutte le cariche sono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso
delle spese.
Art 47 -
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Sezioni, oppure fra la
Sezione e gli organi centrali dell'Associazione, dovrà
obbligatoriamente ed esclusivamente essere devoluta alla cognizione ed
al giudizio di un Collegio di Probiviri composto da tanti membri quante
sono le parti contrapposte più uno.
Ciascuna parte nominerà un Proboviro; i Probiviri di parte poi
nomineranno poi un'ulteriore Proboviro che assumerà la
veste di Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo, tale
nomina verrà effettuata dall'Assemblea delle Sezioni.
Qualora il numero dei componenti il Collegio dei Probiviri sia pari, il
voto del Presidente varrà doppio.
Il Collegio dei Probiviri avrà i poteri e la qualità di
arbitro irrituale, agirà come mandatario delle parti che sono
impegnate ad accettare le sue decisioni come espressione della propria
volontà transattiva.
Le regole della procedura saranno stabilite dal Collegio dei Probiviri ,
nel rispetto delle regole del contraddittorio, e le sue decisioni, da
assumersi entro quattro mesi dalla costituzione del Collegio medesimo,
sarà comunicata alle parti.
Ove la decisione dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio farà
constatare anche le motivazioni divergenti nel testo della decisione.
Art 48 -
Il presente statuto entra in vigore al momento della sua
approvazione. (indice) |